Dal 1° gennaio 2013 cambiano i termini di pagamento aventi ad oggetto i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Da tale data saldare in ritardo una fattura, rispetto a quanto concordato tra le parti o stabilito dalla legge, genera la maturazione automatica di interessi di mora.
Con il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 (in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo) viene apportata una modifica al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Tale modifica è stata effettuata in considerazione del fatto che i ritardi di pagamento, considerando l'attuale periodo di crisi economica, sono uno dei fattori che concorrono ad alimentare la bassa crescita dell'economia e delle imprese.
Ambito di applicazione
Le disposizioni contenute nella norma si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Mentre trovano esclusione per espressa previsione normativa nei confronti di:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore;
Restano inoltre escluse le transazioni commerciali del settore agro-alimentare (già disciplinate dall'art. 62 del decreto legge 1/2012 in vigore dal 24 ottobre 2012), le transazioni commerciali effettuate con i consumatori privati, gli interessi relativi ad altri pagamenti (assegni, titoli di credito, risarcimento del danno), debiti soggetti a procedure concorsuali.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata (es. ditta individuale, società) o una libera professione;
- "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
- "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
- "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
- "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
Responsabilità del debitore
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo é stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Decorrenza degli interessi moratori
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Salvo quanto previsto, successivamente, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
- trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
"NDR la consegna della fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) aggiunge certezza giuridica alla consegna della fattura per la decorrenza dei termini di pagamento."
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto ai trenta giorni. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione (P.A.) le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini oltre i trenta giorni non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
I termini di decorrenza degli interessi moratori, previsti in precedenza, sono raddoppiati (sessanta giorni):
- per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto.
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Saggio degli interessi
Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali). Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti dell'annullabilità di tali clausole come di seguito specificato (Nullità delle clausole inique e poteri del Giudice).
Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Sostanzialmente il computo degli interessi di mora viene effettuati al tasso BCE (vigente al primo gennaio o al primo luglio, come comunicato dal MEF in gazzetta ufficiale entro 5 giorni) maggiorato di 8 punti percentuali.
Risarcimento delle spese di recupero
Nei casi previsti dal paragrafo "Decorrenza degli interessi moratori", il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Nullità delle clausole inique e poteri del Giudice
Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (art. 1339 cc, secondo cui “le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” art. 1419 cc, secondo cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”).
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui al paragrafo "Risarcimento delle spese di recupero".
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione (P.A.) e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità e' dichiarata d'ufficio dal giudice.
Tabella riepilogativa
| Entrata in vigore | Dal 1° gennaio 2013 | |
| Parti contrattuali | Imprese/Professionisti e Imprese/professionisti | Pubblica Amministrazione (PA) e Imprese/Professionisti |
| Termini di pagamento e decorrenza degli interessi di mora | ||
| senza clausola contrattuale |
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| con clausola contrattuale | Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto ai trenta giorni. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore (non dovrebbe superare i 60 giorni), devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. | Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (non dovrebbe superare i 60 giorni). L'accordo deve essere provato per iscritto. |
Riferimenti normativi:
- Artt. 1339 e 1419 Codice Civile;
- Direttiva 2000/35/CE;
- Direttiva 2011/7/UE;
- Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 131;
- Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (G.U. 15/11/2012, n. 267);