In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002, sui crediti commerciali scaduti, salvo differenti accordi tra le parti, decorrono automaticamente interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (non è quindi necessario agire per la messa in mora).
La disciplina di riferimento è quella della direttiva 2012/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, viene stabilita dal 1° gennaio 2013, proprio con le modifiche al Dlgs 231/02, la differenziazione tra gli interessi moratori - che possono essere fissati anche ad un tasso "libero", ovvero concordato tra i soggetti della transazione - e gli interessi legali di mora, ovvero quelli che scattano ope legis, a un tasso pari a quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Queste disposizioni si applicano a tutti i ritardi di pagamento effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo) tra imprese o tra queste e la pubblica amministrazione. Sono esclusi i contratti di appalto di lavori pubblici, che hanno una disciplina specifica, ma sono inclusi gli appalti di forniture o di servizi. Tali interessi sono dovuti a chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili. In ogni caso si deve aver conto delle disposizioni dettate a tal fine dall art. 4 del d.lgs. 231/2002.
A chi non si applicano
- ai consumatori finali e cioè ai soggetti che non agiscono in regime di impresa/arte o professione;
- al settore agro/alimentare;
- ai debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore comprese le procedure di ristrutturazione del debito;
- ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni compresi quelli effettuati a tale titolo da parte di un assicuratore.
Il Calcolo - come è determinato il tasso degli interessi legali moratori
Secondo le modifiche apportate al d.lgs. 231/2002 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5).
Per "interessi legali di mora" si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali e per "tasso di riferimento" il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. (art. 2)
Il "tasso di interesse di riferimento " è stabilito dal ministero dell'Economia e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale».
Ad esempio con la «Gazzetta Ufficiale» n. 14 del 17 gennaio 2013, è stato stabilito un tasso di riferimento pari allo 0,75, tale tasso vale per il primo semestre 2013 (dal 1° gennaio al 30 giugno) per i ritardi nelle transazioni commerciali tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. Sommando il "tasso di interesse di riferimento" valido per il semestre alla maggiorazione dell'8 per cento , si ottiene il tasso di interesse di mora da applicare per i ritardi nei pagamenti.
Nelle transazioni commerciali tra imprese è tuttavia consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
Tabella tassi di interesse di mora (ex D.Lgs. 231/2002)
| Periodo decorrenza | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale (Tasso BCE + Maggiorazione | |
| Dal | Al | |||
| 8.08.2002 | 31.12.2002 | 3,35% | 7,00 % | 10,35% |
| 1.01.2003 | 30.06.2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
| 1.07.2003 | 31.12.2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
| 1.01.2004 | 30.06.2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
| 1.07.2004 | 31.12.2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
| 1.01.2005 | 30.06.2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
| 1.07.2005 | 31.12.2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
| 1.01.2006 | 30.06.2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
| 1.07.2006 | 31.12.2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
| 1.01.2007 | 30.06.2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
| 1.07.2007 | 31.12.2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
| 1.01.2008 | 30.06.2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
| 1.07.2008 | 31.12.2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
| 1.01.2009 | 30.06.2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
| 1.07.2009 | 31.12.2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 1.01.2010 | 30.06.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 1.07.2010 | 31.12.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 1.01.2011 | 30.06.2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 1.07.2011 | 31.12.2001 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
| 1.01.2012 | 30.06.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 1.07.2012 | 31.12.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 1.01.2013 | 30.06.2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
| 1.07.2013 | 31.12.2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
| 1.01.2014 | 30.06.2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
| 1.07.2014 | 31.12.2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
Normativa riferimento:
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE);
- Direttiva UE 2012/7;
- art. 62 D. L. 24 marzo 2012 n. 27.
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