Dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al Registro delle Imprese devono essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese la Pubblica Amministrazione, potrà trasmettere comunicazioni destinate all'impresa.
Per assolvere l'obbligo normativo ricordiamo:
Chi è tenuto ad iscrivere la PEC al Registro Imprese:
- Le le società di persone (sas, snc); società di capitali (spa, sapa, srl); società semplici; società cooperative; società in liquidazione; società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Chi è escluso dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese:
- Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.
L'art. 37 del D.L. n. 5 del 9/2/2012 ha disposto la proroga al 30/6/2012 del termine entro il quale è possibile effettuare l'iscrizione al Registro imprese della PEC della società. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 16 del D.L.185/2008, le società sono tenute ad attivare un proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ed iscriverlo al Registro imprese della CCIAA competente (in base alla sede legale). Tale adempimento era originariamente fissato entro il 29/11/2011. Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 0224402 del 25 novembre 2011 aveva comunque già invitato le Camere di Commercio a non applicare la sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile alle società che avessero comunque adempiuto almeno entro l'inizio del nuovo anno.
Le società iscritte che omettono di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) rischiano una sanzione amministrativa, per ciascun legale rappresentante della società, come previsto dall'art. 2630 del codice civile da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.065 (con pagamento in forma ridotta entro 60 gg dalla notifica di euro 412).
Ricordiamo che a seguito di quanto stabilito dall'art. 9, della Legge 180/2011, in vigore dal 15 novembre 2011, le sanzione dell'art. 2630 sono state ridotte del 50% pertanto la sanzione va da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 1032 per ogni amministratore e se la comunicazione avviene entro 30 gg dalla scadenza è ulteriormente ridotta ad 1/3 (da un minimo di euro 34 ad un massimo di euro 344).
Riferimenti normativi:
- Art. 16 commi 6 - 10, D.L. 185/2008;
- Art. 37, D.L. 5/2012 "Decreto Semplificazioni".