Con l'approvazione dell'art. 5 del DL 179/2012 "Decreto Sviluppo bis" viene anticipato al 30 giugno 2013 il termine di presentazione presso la camera di commercio competente della posta elettronica certificata (PEC) tale termine, originariamente era il 31 dicembre 2013, è stato modificato dalla legge di conversione.
Entro il prossimo 30 giugno 2013 le imprese individuali, già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla camera di commercio presso cui sono iscritte.
Per le imprese già iscritte la mancata comunicazione, entro il 30 giugno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 2630 del Codice Civile è sanzionata nel seguente modo:
- se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine con una sanzione che va da un minimo di € 34,33 euro a un massimo di € 344,00 euro;
- se la domanda è presentata oltre 30 giorni dalla scadenza del termine con una sanzione che va da un minimo di € 103,00 euro a un massimo di € 1.032,00 euro;
Per le imprese che si iscrivono per la prima volta nel registro delle imprese, analogamente a quanto previsto per le società in precedenza, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale, la quale omette di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista, sospenderà la domanda per 45 giorni in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. Decorso tale termine la domanda verrà considerata non presentata.
Viene prevista l'istituzione dell' INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del "Decreto Sviluppo Bis", al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica. Tale indice e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita' di autenticazione.
Riferimenti normativi:
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato in G.U. n. 294 del 18-12-2012);