Con l'entrata in vigore il 29 agosto 2012 del DM Giustizia n. 138 del 23/06/2012 (pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2012) viene formulato l'atto costitutivo standard (comprensivo delle statuto) da utilizzarsi obbligatoriamente da parte del notaio per la costituzione di una Slrs (Società a responsabilità semplificata) tra under 35.
Il citato DM ha reso esecutiva la formulazione del nuovo articolo 2463-bis "Società a responsabilità limitata semplificata" del Codice Civile inserito con l'articolo 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata".
Il citato articolo dispone che " l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ", pertanto a decorrere dal 29 agosto 2012 potrà, pertanto, essere costituita, per atto pubblico e in conformità al modello standard approvato dal citato decreto, la nuova società a responsabilità limitata semplificata (Srls). Con l'articolo 1, comma 2, DM n. 138 del 23/06/12 si prevede che «Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti», in riferimento a quanto non stabilito con il modello standard tipizzato del decreto (ndr si aspettano chiarimenti interpretativi al riguardo).
Le principali caratteristiche:
- la società semplificata a responsabilità limitata (SRLS) può essere costituita da persone fisiche che non hanno compiuto 35 anni di età, nel caso in cui uno dei soci compia 35 anni di età o il socio esce dalla società o la srl semplificata si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società;
- il capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, deve essere sottoscritto e versato alla data della costituzione nelle mani degli amministratori.
- l'atto costitutivo dovrà essere redatto, per atto pubblico, in conformità del modello standard approvato con Decreto Ministeriale n. 138 del 23 giugno 2012, in tal caso le srl che dovranno avere uno statuto ad hoc non potranno utilizzare questa forma societaria per la loro costituzione;
- gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci;
- è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l’eventuale atto di trasferimento;
- l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese è esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
- non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.
Nella denominazione va chiaramente esplicitato che trattasi di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, l'indirizzo della sede della società e la camera di commercio presso la quale la società è iscritta, tali dati devo risultare nei documenti fiscali, nella corrispondenza e nell'eventuale sito web della società.
Costituzione della Srls
La società semplificata a responsabilità limitata (Srls) si costituisce con un atto pubblico notarile secondo lo schema standard tipizzato con l'apposito decreto del ministro della Giustizia (riportato in calce). Il notaio nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerterà l’identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell’atto costituivo al modello standard. Per la costituzione della S.r.l.s. l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da «diritto di bollo» («imposta» di bollo) e da «diritti di segreteria»; da parte del notaio non sono dovuti onorari notarili, né dai tributi per l'apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). Gli unici costi a carico dei "soci fondatori" sono, oltre al versamento del capitale sociale, l'imposta di registro, di 168 euro, e il diritto annuo della camera di commercio (iniziali euro 200 in Lombardia con nessuna unità locale).
Il capitale sociale
Il capitale sociale, sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione nella mani di coloro che sono gli amministratori, va versato esclusivamente in denaro (in unità di euro, non sono ammessi versamenti di centesimi), non si ammettono all'atto costitutivo conferimenti in natura sostitutivi della quota di capitale sottoscritta. L'importo del capitale sociale, come già citato in precedenza, deve essere compreso tra un minimo di 1,00 euro fino ad un massimo di 9.999,00 euro, se il capitale sociale dovesse, in futuro, maggiore o uguale di euro 10.000,00 la società a responsabilità limitata semplificata (Srls) sarebbe obbligata a trasformarsi in una SRL ordinaria.
L'organo amministrativo
L'organo amministrativo della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) può essere composto solo da persone fisiche che devono necessariamente essere soci (in questo caso potremmo avere un'amministratore unico o in caso di una pluralità di amministratori di un consiglio di amministrazione).
Considerazioni finali
La facilità (specialmente per i giovani under 35) per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata (Srls), non implica che la successiva gestione della stessa presenti il sostenimento di spese di gestione inferiori ala srl ordinaria, tenuto conto che per la stessa non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancioannuale.
Il merito creditizio, che la società a responsabilità limitata semplificata (Srls) può offrire al sistema bancario in caso di richiesta di impegni finanziari di quest'ultimo nella società (aperture di credito, finanziamenti, mutui, leasing etc), tenuto conto del basso grado di capitalizzazione della società risulta compromesso e la stessa avrà grosse difficoltà, se non riuscirà a prestare garanzie reali dei soci o di eventuali fidejussori, nel reperimento dei mezzi finanziari per l'operatività aziendale.
Le Srlcr (Società a responsabilità limitata a capitale ridotto)
La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) a differenza della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto almeno 35 anni. I soci versano per intero agli amministratori, che devono essere persone fisiche differenti rispetto ai primi, il capitale ridotto ricompreso tra un minimo di 1 euro ed un massimo di euro 9.999,99. I costi per la costituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto sono gli stessi della società a responsabilità limitata "ordinaria".
L'Assonime con la circolare n. 29 del 30 ottobre 2012 ha fatto propria la tesi secondo cui non è condivisibile un'interpretazione letterale del dettato normativo dell'art. 44 del DL 83/2012 (costituzione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto solo da persone fisiche con età superiore a 35 anni). A parere dell'Assonime, l'esclusione degli under 35, si tratterebbe di una interpretazione che «pur sorretta dal dato letterale delle norme, appare contraria alle finalità generali della disciplina e priva di una ragionevolezza sostanziale»; la stessa conclude che la Srlcr possa essere costituita da tutte le persone fisiche che abbiano almeno la maggiore età.
Modello Standard atto costitutivo Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls)
L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ……….
(cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "............. società a responsabilità limitata semplificata", con sede in .......... (indicazione di eventuali sedi secondarie)
2. La società ha per oggetto le seguenti attività ................
3. Il capitale sociale ammonta a €......... e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora ............ sottoscrive una quota del valore nominale di € ........ pari al ........ percento del capitale
il Signor/la Signora ............ sottoscrive una quota del valore nominale di € ........ pari al ........ percento del capitale
4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo
5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ..................... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società
7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società
8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ............... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ......... a mezzo di ..............
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili
L'anno ....., il giorno .......... del mese di ........... in ......................, innanzi a me ......................., notaio in .......................... con sede in .................... è/sono presente/i il/i signore/i ..................... cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ....... fogli per ....... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore ....
Firma dei comparenti
Firma del notaio
Riferimenti normativi:
- Art. 2463-bis c.c.;
- Art. 3 Legge n. 27 del 24 marzo 2012;
- DM Giustizia n. 138 del 23/06/2012;
- Art. 44 DL 83/2012;
- Circolare Assonime n. 29 del 30/10/2012.