Le società di persone, a differenza delle società di capitali, sono dotate di capacità giuridica ma non hanno la “personalità giuridica” perciò non sono giuridicamente distinte dai soci persone fisiche ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero vi è la responsabilità illimitata e solidale di uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Nelle società di persone, tranne alcune eccezioni disciplinate dalla legge, i soci hanno la "responsabilità illimitata" (oltre al parimonio della società risponde anche il socio per i debiti della stessa con tutto il suo patrimonio presente e futuro) e "solidale" (il creditore può agire nei confronti del patrimonio della società oppure verso uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili).

Le società di persone sono caratterizzate da un regime contabile e una "governance" molto più elastica rispetto alle società di capitali.

Il codice civile italiano prevede tre tipi di società di persone:

  • la società semplice (S.S.) - attività non commerciale (artt. 2251 - 2290)
  • la società in nome collettivo (S.N.C.) - attività commerciale e non (artt. 2291 - 2312)
  • la società in accomandita semplice (S.A.S.) - attività commerciale e non (artt. 2313 - 2324) 

La società semplice (S.S.) (artt. 2251 - 2290)

La società semplice è l'unica delle tre forme previste che può svolgere esclusivamente attività non commerciale, pertanto non viene molto utilizzata se non per la costituzione di società destinate a svolgere la sola attività agricola oppure a fungere da semplici "holding" di partecipazione di quote societarie o come contenitore di proprietà immobiliari. In quest'ultimo caso possono essere utilizzate per pianificare il trasferimento del patrimonio nell'ambito del passaggio generazionale all'interno di una famiglia.

Nella società semplice tutti i soci sono amministratori e possono esercitare disgiuntamente i loro poteri senza il concenso dell'altro amministratore; tutti possono rappresentare la società sempre in via disgiunta.

I creditori della società semplice, avendo la stessa un'autonomia patrimoniale imperfetta, possono far valere i propri diritti sul patrimonio della società e solidalmente con i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, con gli altri soci. (art. 2267 c.c.) I creditori, a differenza di quanto accade nella società in nome collettivo e nella società in accomandita semplice, possono aggredire direttamente il patrimonio del singolo socio senza aver preventivamente escusso il patrimonio sociale.

Il socio nuovo che abbia fatto ingresso in una società già operativa è responsabile (unitamente agli altri soci) anche per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità del socio (art. 2269 cod.civ.).

La società semplice non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare attività commerciale, requisito invece richiesto dall’articolo 1, comma 1 della legge fallimentare per poter dichiarare fallibile la società.

La società in nome collettivo (S.N.C.) (artt. 2291 - 2312)

La società in nome collettivo è in gran parte ricalcata su quella della società semplice, ma a differenza  della società semplice può svolgere un'attività commerciale.

Nella società in nome collettivo l’amministrazione, salva diversa pattuizione, compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Pertanto, come nella società semplice, ciascun socio amministratore poò agi­re in nome e per conto della società senza che vi sia la necessità dell’espressione di una parallela decisione degli altri soci.

Come nella società semplice anche nella società in nome collettivo vi è la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ. ) però, a differenza della società semplice, tale responsabilità è sussidiaria alla mancanza, in via subordinata, di beni della società che possano soddisfare il creditore. Pertanto i soci sono protetti dal “beneficio di escussione preventiva” previsto dall’art. 2268 cod.civ..

A differenza della società semplice non è prevista la possibilità di escludere uno o più soci dalle loro responsabilità personali e nel caso in cui sia stato stabilito un patto contrario, per sollevare un socio dal pagamento di un debito, questo non ha effetto nei confronti dei terzi.

La società in nome collettivo, a differenza della società semplice, è soggette a fallimento; il fallimento riguarda tutti i soci. 

La società in accomandita semplice (S.A.S.) (artt. 2313 - 2324)

La società in accomandita semplice ricalca in gran parte la disciplina dalle norme della società in nome collettivo, ma con alcune notevoli differenze e particolarità per quanto riguarda l'amministrazione e la responsabilità solidale ed illimitata dei soci. Essa può esercitare sia attività commerciale sia non commerciale e si distingue perché al suo interno esistono due diverse tipologie di soci che hanno diritti, poteri e responsabilità diversi: gli accomandatari e gli accomandanti. I soci accomandatari rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota assegnata.

  • soci accomandatari

- hanno i poteri di amministrazione della società

- possono/devono inserire il proprio nome nella denominazione sociale

- hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società, con i propri beni personali presenti e futuri

  • soci accomandanti

- non possono avere poteri di amministrazione

- non possono inserire il loro nome nella denominazione sociale

- hanno la responsabilità limitata a quanto conferito nella società

- se compiono atti di amministrazione o consentono all’inserimento del loro nome nella denominazione, divengono illimitatamente responsabili per i debiti sociali

- possono trattare o concludere singoli affari in nome della società, purché siano autorizzati da una procura speciale rilasciata dagli amministratori accomandatari

- possono prestare la loro opera manuale od intellettuale all’interno della società sotto la direzione degli amministratori

- concorrono alla nomina e revoca degli amministratori quando l’atto costitutivo ne prevede la designazione con atto separato rispetto dall’atto costitutivo

In caso di fallimento della società in accomandita semplice, il socio accomandante (che ha la responsabilità giuridica limitata) risponde solamente nei limiti della propria quota di partecipazione, senza che venga messo a rischio il proprio patrimonio personale. Il socio accomandante però, per poter avere la responsabilità giuridica limitata, deve, al momento dalla costituzione e fino all’avvenuta dichiarazione di insolvenza della società, aver realmente versato la quota di partecipazione stabilita.