L'INPS con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 ha precisato al punto 3 che l’Istituto (INPS), ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, prima di emettere l’avviso di addebito, continuerà ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. A differenza del passato però tali avvisi saranno comunicati al contribuente esclusivamente tramite il cassetto previdenziale e non verranno più inviati a mezzo posta.
In riferimento a quanto indicato nel msg. 5769 del 02/04/2012, con il quale si informava della messa in linea del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, si rende noto che a partire dalla emissione di avvisi bonari di giugno 2013 (avvisi bonari di novembre 2012 e febbraio 2013), le comunicazioni aventi per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviate a mezzo posta ma verranno messe a disposizione del contribuente sulla citata funzionalità informatica; la visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e selezionando dal "Menù" posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:
- Posizione assicurativa Avvisi Bonari;
- Comunicazione bidirezionale Avvisi bonari.
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.
Riferimenti:
- Circolare INPS n. 98 del 14-06-2013.