Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l'Inps ha fornito le informazioni relative all'anno 2024 per il pagamento dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

Relativamente ai contributi dovuti dall'imprenditore commerciale si ricorda che l'articolo 2195 del codice civile definisce l'imprenditore commerciale come colui che svolge: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività commerciale in senso stretto); un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; un'attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti. Di seguito analizziamo gli obblighi contributivi INPS che lo stesso deve effettuare di anno in anno in base al proprio reddito.

L'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);

  • partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;

  • essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.

L’attività può essere esercitata sotto forma di:

  • impresa individuale;

  • impresa familiare;

  • società di persone (S.a.s., S.n.c.);

  • società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).

La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.

In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

  • iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
  • cessazione dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
  • variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
  • iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
  • cessazione della società;
  • cessazione dalla carica di socio;
  • variazione di forma giuridica;
  • variazione dell’attività svolta.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

ALIQUOTE E CONTRIBUTI COMMERCIANTI ANNO 2024

Per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.415,00.

Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni  

Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
  18.415,00 24,48%  4.515,43 (4.507,99 IVS + 7,44 maternità)
(376,29 mensili)
4.515,43 4.515,43
18.415,01 55.008,00 24,48% 8.957,97 8.957,97
55.008,01 91.680,00 25,48% 9.323,90 9.323,90
91.680,01 119.650,00 25,48%   7.126,76
      Totale 22.797,30 29.924,06

 

Collaboratori di età fino a 21 anni

Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
  18.415,00 24,18%  4.460,19 (4.452,75 IVS + 7,44 maternità)
(371,69 mensili)
4.460,19 4.460,19
18.415,01 55.008,00 24,18% 8.848,19 8.848,19
55.008,01 91.680,00 25,18% 9.234,01 9.234,01
91.680,01 119.650,00 25,18%   7.042,85
      Totale 22.542,39 29.585,24

 

N.B. Sul minimale di reddito deve essere aggiunto il contributo di maternità pari a Euro 0,62 mensili (pari a euro 7,44 annuali)

Per l'anno 2024, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 91.680,00 (€ 55.008,00 più € 36.672,00); redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa e riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, per l'anno 2024, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 119.650,00. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

REDDITO IMPONIBILE

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nell'anno 2025).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato.

Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

QUANDO SI VERSA

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate mediante i modelli di pagamento F24 alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2024
  • 20 agosto 2024
  • 18 novembre 2024
  • 17 febbraio 2025

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

NB: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.

ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAL FISCO

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.

Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:

  • Liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.);
  • Accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73;
  • Studi di settore e parametri;
  • Accertamenti unificati.

Riferimenti normativi:

  • Circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024;
  • Legge quadro n. 443/1985;
  • Circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003.