L'articolo 4 del Decreto Legge 193/2016 ha riformato gli adempimenti comunicativi ai fini IVA in vigore fino all'anno 2016 inserendo nuove norme finalizzate al recupero dell’evasione fiscale. Ai fini del c.d. spesometro (che lo scorso anno aveva cadenza annuale da comunicarsi entro il 30/04 dell'anno successivo) con la nuova formulazione viene introdotto l'obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel corso del trimestre di riferimento e di quelle ricevute, registrate, ivi comprese le variazioni. Viene poi introdotto un nuovo adempimento che obbliga gli stessi soggetti a trasmettere all’Agenzia, con le stesse modalità e termini, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010).
Comunicazioni iva trimestrali spesometro 2017
Il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge numero 193/2016 stabilisce che le comunicazioni dello spesometro :
“In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto eƴettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio”.
I dati saranno inviati in forma analitica secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e comprendono un contenuto minimo di:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Comunicazione trimestrale liquidazioni periodiche IVA 2017
Il nuovo adempimento introdotto dal nuovo art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 riguarda l'obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell’IVA, infatti si stebilisce:
“I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 1‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”
La comunicazione dati IVA trimestrale 2017 è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
| Periodo IVA di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico liquidazioni IVA anno 2017 | Invio telematico spesometro anno 2017 |
| Gennaio | 16 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Febbraio | 16 marzo 2017 | 31 maggio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Marzo | 17 aprile 2017 | 31 maggio 2017 | 18 settembre 2017 |
| I° trimestre | 16 maggio 2017 | 31 maggio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Aprile | 16 maggio 2017 | 25 luglio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Maggio | 16 giugno 2017 | 25 luglio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Giugno | 16 luglio 2017 | 25 luglio 2017 | 18 settembre 2017 |
| II° trimestre | 22 agosto 2017 | 25 luglio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Luglio | 22 agosto 2017 | 30 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
| Agosto | 18 settembre 2017 | 30 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
| Settembre | 16 ottobre 2017 | 30 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
| III° trimestre | 16 novembre 2017 | 30 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
| Ottobre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 | 28 febbraio 2018 |
| Novembre | 18 dicembre 2017 | 28 febbraio 2018 | 28 febbraio 2018 |
| Dicembre | 16 gennaio 2018 | 28 febbraio 2018 | 28 febbraio 2018 |
| IV° trimestre | 16 febbraio 2018 | 28 febbraio 2018 | 28 febbraio 2018 |
Dal 2018 la cadenza dello spesometro sara' trimestrale anziche' annuale.
Soggetti esclusi dallo spesometro 2017 e comunicazione dati IVA trimestrali
Si stabilisce che "sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero".
Pertanto sono da ritenersi esclusi da questo adempimento i contribuenti titolari di partita iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari.
Sanzioni spesometro 2017 e comunicazione dati IVA semestrali e trimestrali 2017
Le sanzioni previste inizialmente per i soggetti che tenuti all'obbligo di trasmissioni non vi provvedono, ritardano o trasmettonno in maniera insuffciente i dati erano:
- per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) era prevista l’applicazione di una sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000;
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche era prevista una sanzione da € 5.000 a € 50.000;
e poi modificate in fase di conversione del D.L. 193/2016 sono diventate:
- per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) è prevista l’applicazione di una sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*);
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).
(*) La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.