Entro il 16 Marzo di ogni anno scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri socialida parte delle società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili. L’obbligo riguarda anche le società di capitali che sono in liquidazione, sono invece esclusi i soggetti contemplati dall’art. 73, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986, cioè società cooperative e società di mutua assicurazione.
La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
Importo da versareL’obbligo di pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali, dalle società consortili e consorzi di enti locali e le aziende di enti locali è restato nonostante l’abrogazione dell’obbligo di bollatura previsto dall’art. 8 legge del 18 ottobre 2001, n. 383. Detta tassa deve essere pagata entro il termine per il versamento IVA, cioè di norma il 16 marzo di ogni anno.
Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa. Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:
- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.
Modalità di versamento
I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
Omesso versamento - ravvedimento operoso
In caso di omesso versamentoper regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è necessario versare la tassa maggiorata degli interessi (1,5% a decorrere dall’1.1.2011) e la sanzione ridotta che corrisponde alle somme di seguito esposte:
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se il versamento è eseguito entro 30gg dalla scadenza del 16 marzo, quindi entro il 15 aprile 2011, è necessario versare una sanzione ridotta pari al 3% dell’importo dovuto;
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se il versamento è eseguito oltre i 30gg dalla scadenza, ma entro l’arco temporale di 1 anno dalla scadenza stessa, quindi entro il 16 marzo 2012, è necessario versare una sanzione ridotta pari al 3,75% dell’importo dovuto.
Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:
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a campo 6 il codice ufficio "RCC";
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a campo 9 la causale “SZ”;
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a campo 11 il codice tributo “678T- Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative.
Riferimenti normativi:
- Sito Agenzia delle Entrate;
- art. 7, comma 2, D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43/2005;
- Art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972;
- circolare Agenzia delle Entrate n. 108/E 1996;
- circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 3 aprile 2006;