Dal 1° settembre l'Iva sarà interamente detraibile su alberghi e ristoranti, ma al contrario dal 2009, invece, verrà introdotta una deducibilità parziale per le imposte sui redditi per imprenditori e professionisti. A seguito dell'aggiunta, in sede di conversione di legge, del nuovo comma 28-bis nell'art. 83, il il DL n. 112/2008 abroga il regime di indetraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di bevande e alimenti previsto dall'art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/1972.

La modifica adegua la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione. Per tentare di arginare la perdita di gettito il diritto alla detrazione Iva è stato accompagnato dalla riduzione della deducibilità di costi relativi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, previsto ora nella misura del 75 per cento.

E' quindi prevedibile un netto incremento delle richieste di fatturazione, a discapito  del  livello di richiesta per le normali ricevute (scontrino o ricevuta fiscale). Ciò impone la necessità, per taluni operatori di dotarsi degli strumenti necessari per emettere fattura, adempimento a cui dovranno provvedere in tempi assai ristretti, essendo stata fissata nel 1° settembre prossimo l'entrata in vigore della piena detraibilita'. Per i contribuenti minimi, per esempio, la detrazione Iva non avrà effetti e non potrà bilanciare la riduzione del costo deducibile.

Prima dell'intervento legislativo, l'Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se queste venivano fruite in occasione di convegni o a congressi. Dal 1° settembre l'imposta addebitata sarà totalmente detraibile, se inerente all'attività di impresa o lavoro autonomo. Gli operatori del settore vedranno aumentati i propri adempimenti: sempre più spesso i clienti richiederanno una fattura, invece di scontrino o ricevuta fiscale.

Con la modifica dell'articolo 109 del Tuir è stata, poi, inserita la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. La riduzione, però, non interessa le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale. Per i professionisti la nuova versione dell'articolo 54 del Tuir riduce la deducibilità al 75% delle spese, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le modifiche alle dirette entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009, ma per la determinazione degli acconti da versare occorrerà rideterminare l'imposta 2008 tenendo conto dell'indeducibilità del 25% delle spese. L'articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2008) consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell'imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni e congressi.

In questi casi esse detraggono l'imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, ove si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. L'efficacia di queste disposizioni è subordinata a una deroga comunitaria che ancora non è arrivata. A causa del mancato coordinamento con le nuove disposizioni, però, anche se dovesse arrivare l'autorizzazione non sarebbe possibile emettere fatture con Iva esposta per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a meno che non vengano rese per congressi o convegni.

Riferimenti normativi :