La sentenza della Corte di Cassazione n. 22941 del 9 ottobre 2013 ha stato stabilito che l'avvocato che si appoggia alla struttura di altro collega è privo di autonoma organizzazione e pertanto non soggetto ad IRAP.
Il fatto nasce dal ricorso per Cassazione proposto da un avvocato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Modena. L'avvocato sosteneva di non essere soggetto all'IRAP in quanto privo di autonoma organizzazione mentre i giudici di merito sia di primo che di secondo grado confermavano la tesi dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna di Bologna, con sentenza 62/2010 del 5/07/10, confermava infatti la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTR) di Modena la quale riteneva leggitima la cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno 2002 nei confronti dell'avvocato. La CTR riteneva che il contribuente che è "in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione".
Già in passato la corte di cassazione aveva avuto modo di affermare con la sentenza n. 3676 del 2007 che "in tema di Irap, a norma degli artt 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del DLgs 15/12/1997, n.446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art 49, comma 1, del DPR 917/1986 (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all'art 53, comma 1, del medesimo DPR (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili all'altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni".
Nel presente caso il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.lgs. 446/1997 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. avendo errato la CTR nel ritenere il ricorrente soggetto passivo dell'imposta IRAP non disponendo di autonoma organizzazione;
- difetto di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. avendo omesso i giudici di appello ogni motivazione in ordine "all'organizzazione del ricorrente";
- formazione di giudicato esterno, successivo alla sentenza di appello, essendo stata accertata dalla CTR di Bologna, con sentenza n. 50/15/2009, divenuta definitiva, con la quale è stata accertata l'inesistenza in capo al medesimo ricorrente di autonoma organizzazione con conseguente non autonoma assoggetabilità del medesimo all'IRAP in ordine all'anno d'imposta 2003;
La Corte di Cassazione ha rigettato il terzo motivo di ricorso, accogliendo i primi due, con la seguente motivazione:
In forza del combinato degli artt. 2, comma 1, primo periodo e 3, comma 1, lett. c), del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 915, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomanente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insidacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit, il minimo indispendabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
La motivazione della sentenza impugnata - secondo cui l'attività del contribuente "è anche autonomanente organizzata perchè, quella piccola organizzazione che dichiara d'avere è adeguata all'attività che svolge ed è autonoma perchè non dipende dal committente" - non consente di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione IRAP non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percoso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr Cass. V sez. 10-11-2010 n. 2845).
Inoltre, a fronte delle puntuali censure formate dal ricorrente, con riguardo alla mancanza di una propria struttura organizzativa, della mancanza di dipendenti, della utilizzazione di modesti beni stumentali, nonchè della affermazione di aver usufruito della struttura organizzativa della ***** S.p.A. e dell'ospitalità dello studio ****** in Modena la motivazione, si appalesa insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche apoditticamente affermato che "il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione".