Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 ha modificato le aliquote IRPEF in vigore fino al 31 dicembre 2023.

La disposizione prevede che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto alla disciplina recata dal citato articolo 11, comma 1, del TUIR, pertanto:

  • è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione

Aliquote IRPEF dal 2024

 Aliquota  Reddito (per scaglioni)    Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi gli scaglioni
 23%  fino a euro 28.000,00  23% sull’intero importo
 35%  oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00  6.440,00 + 35% sulla parte eccedente 28.000,00 euro
 43%  oltre euro 50.000,00  14.140,00 + 43% sulla parte eccedente 50.000,00 euro

Aliquote IRPEF fino al 2023

 Aliquota  Reddito (per scaglioni)    Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi gli scaglioni
 23%  fino a euro 15.000,00  23% sull’intero importo
 25%  oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00  3.450,00 + 25% sulla parte eccedente 15.000,00 euro
 35%  oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00  6.700,00 + 35% sulla parte eccedente 28.000,00 euro
 43%  oltre euro 50.000,00  14.400,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00 euro

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

L’articolo 1, comma 2, del Decreto, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza, altresì, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Detrazioni redditi da lavoro dipendente e assimilati dal 2024

 Reddito
  Importo della detrazione
fino a euro 15.000  euro 1.955 (non inferiore a euro 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a euro 1.380)
 oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000  1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito) / (28.000 - 15.000)]
oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000 1.910 x [(50.000 - reddito) / (50.000 - 28.000)]
 oltre euro 50.000,00  nessuna detrazione

Riferimenti normativi:

  • Articolo 1, comma 1 decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

  • Art. 11 - Determinazione dell'imposta TUIR DPR 22 dicembre 1986 n. 917;

  • Circolare 2/E Agenzia Entrate del 6 febbraio 2024.