Con effetto dal 1° dicembre 2012, a seguito della approvazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione in G.U., vengono attuate le disposizioni che prevedeva l’articolo 32-bis Decreto Legge Crescita (DL 83/2012) in materia di liquidazione dell’IVA per cassa. Di seguito riepiloghiamo brevemente le principali novità.

Si ricorda che normalmente ai sensi dell'art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili) del DPR 633/72, come modificato dall'art. 7 del DPR 542/99, i versamenti del saldo IVA a debito vengono effettuati entro il 16 del mese successivo per i contribuenti con periodicità di liquidazione IVA mensile e il 16 del mese successivo alla fine del trimestre per il contribuenti con periodicità di liquidazione IVA trimestrale. Con l'approvazione del "nuovo" regime per cassa è consentito alle imprese, che posseggono determinati requisiti, di liquidare e versare l'IVA in base alla data di pagamento delle fatture di vendita entro un'anno dalla data di emissione delle stesse.

Requisiti per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa (articolo 1)
  • posso applicare la liquidazione IVA per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro.
  • l'IVA sulle fatture di vendita verso imprese e professionisti (sono esclusi i soggetti privati) viene versata in base al momento di incasso delle fattura e comunque entro e non oltre un'anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo l'assoggettamento a procedure concorsuali (si ricorda che per questi soggetti, il momento di effettuazione dell'operazione è individuato con gli stessi criteri utilizzati per le altre imprese, cioè in base all'articolo 6 del Dpr 633/1972; l'emissione della fattura, quindi, va comunque emessa quando l'operazione viene effettuata, ma la liquidazione mensile o trimestrale dell'imposta a debito viene spostata al momento dell'incasso).
  • l'IVA sulle fatture di acquisto può essere portata in detrazione successivamente al pagamento del fornitore.

Si sottolinea che a differenza di quanto disposto dal "vecchio" regime IVA per cassa, attualmente in vigore (articolo 7, Decreto legge 185/2008, l'IVA applicata in fattura è detraibile solamente successivamente al pagamento della fattura e di fatto scoraggia i grandi committenti ad effettuare operazioni con i soggetti che applicano detto regime), nel "nuovo" regime il cliente che riceve la fattura del soggetto che applica l'IVA per cassa può portare immediatamente l'IVA in detrazione anche se la fattura in oggetto non è stata ancora quietanzata.

Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA per cassa (articolo 2)

Sono escluse dall'applicazione del regime IVA per cassa:

  • operazioni effettuate nell’ambito di regimi iva speciali di determinazione dell'VA;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi nei dei soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni (soggetti privati);
  • operazioni effettuate nei confronti di soggetti che applicano il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
  • operazioni effettuate ai sensi art. 6 comma 5 DPR 633/72 (esigibilità differita verso lo Stato, etc.).
Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione (articolo 3)

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione al momento del pagamento le seguenti operazioni:

  • acquisti di beni e servizi con l'applicazione del metodo dell'inversione contabile (reverse charge);
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • le importazioni di beni;
  • le estrazioni di beni da depositi IVA.
Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore (articolo 4)

Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che le operazioni per cassa partecipano al volume d’affari dell’anno in cui sono effettuate (e determinano il pro-rata ex art. 19 bis DPR 633/1972 nel medesimo arco temporale). Tali operazioni, prosegue il comma 3, sono computate nella liquidazione del mese o del trimestre in cui sono incassate o in cui scade il termine di un anno dal momento dell’effettuazione. In base al comma 4, se la fattura viene incassata parzialmente, l’imposta diviene esigibile in proporzione fra l’incassato e l’importo complessivo della fattura. Infine il comma 5 stabilisce che le fatture emesse ai sensi di tale regime devono riportare la seguente annotazione:

IVA per cassa ex art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83

Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore (articolo 5)

Come già anticipato in precedenza, il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che l’IVA relativa alle fatture di acquisto dei beni acquistati e dei servizi ricevuti è detraibile a partire dal momento del pagamento delle stesse fatture o decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. Analogamente a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 4, il comma 2 dell'art. 5 stabilisce che se la fattura di acquisto viene pagata parzialmente, l’imposta diviene detraibile in proporzione fra il pagato e l’importo complessivo della fattura.

Esercizio dell’opzione (articolo 6)

Il comma 1 dell'art. 6 stabilisce che l’opzione per il regime verrà comunicata con modalità da determinarsi in base ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con il comma 2 dell'art 6 si stabilsce che tale opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero dalla data di inizio attività se avviene in corso d’anno. In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 6 le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’opzione sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa.

Termine dell’opzione (articolo 7)

Il comma 1 dell'art. 7 stabilisce che qualora nel corso dell'anno venga superato il volume d’affari di due milioni di euro, si decade dal mese successivo a quello di superamento della soglia. Mentre il comma 2 dell'art. 7 indica che in caso di revoca dell’opzione, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui si applica il regime per cassa è computato a debito l’ammontare dell’imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate e non ancora incassate, nella stessa liquidazione è computata in diminuzione l’imposta che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati (ndr in sostanza viene conguagliata tutta l'IVA a debito e a credito in sospeso).

Efficacia (articolo 8)

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.

Riferimenti normativi: