Con la risoluzione n. 73 del 23 marzo 2009 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con la consolidata posizione espressa precedentemente in materia, che le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate a IVA sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Solo in taluni casi, dove non si applica l'IVA in fattura, è previsto l'assoggettamento, sin dall'origine su ogni fattura, dell'imposta di bollo di euro 1,81.

In via generale l’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 1,81, per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) …”.

Come specificato nella risoluzione, in virtù del principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, vi è una deroga prevista dall'articolo 6 della tabella annessa al succitato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bolloin modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo le “Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamentodi corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.

ll comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.

In caso di operazioni miste in cui in fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a Iva sia importi non assoggettati, con l'importo non assoggettato di ammontare superiore a 77,47 euro, come indicato nella circolare ministeriale 1/301333 del 1984 e nella risoluzione 98/2001, il bollo è dovuto.

Se il contribuente che ha emesso il documento originale per qualsiasi ragione (smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc.) rilascia una "copia conforme" della fattura, si applica, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento originale. Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da Iva di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.

Riferimento artt. DPR 633/72 (Legge IVA)  Importi non imponibili in fattura
fino a euro 77,47 oltre a euro 77,47
Artt. 2,3,4,5 e 7 (fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale) no bollo bollo da euro 1,81
Artt. 8a e 8b (esportazioni) no bollo no bollo
Art. 8c (fatture nei cfr. esportatori abituali) no bollo bollo da euro 1,81
Art. 8 bis (operazioni assimilate alle esportazioni  no bollo  bollo da euro 1,81 
Art. 9 (servizi internazionali)  no bollo  no bollo 
Art. 10  no bollo  bollo da euro 1,81 
Art. 15  no bollo  bollo da euro 1,81 
Art. 17 comma 6 (reverse charge edilizia)  no bollo  no bollo 
Art. 74 comma 1 (IVA assolta origine)  no bollo  no bollo 
Art. 74 commi 7,8 (reverse charge rottami)  no bollo  no bollo 
Art. 66 comma 5 D.L. 331/1993 (Cessioni intracomunitarie)  no bollo  no bollo 
IVA non applicabile ai sensi dell’art. 1,comma 100, della L. 24/12/2007 n. 244 (contribuenti minimi) no bollo  bollo da euro 1,81 
Riferimenti normativi:
  • Art. 6 della tabella allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972;
  • Art. 13 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972;
  • Risoluzione n. 292337 del 15 ottobre 1983;
  • Circolare Ministero delle Finanze n. 1/301333 del 2 gennaio 1984;
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98 del 03/07/01;
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73 del 23/03/09.