I soggetti passivi IVA devono comunicare all'Agenzia delle Entrate gli importi relativi alle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali). Tale comunicazione avviene con la presentazione telematica del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Inoltre sono esonerati:
- i contribuenti minimi;
- i contribuenti che aderiscono al regime forfettario;
- i contribuenti in regime speciale ex. L. 398/91;
- i piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
SCADENZE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA (contribuenti mensili)
PERIODO IVA DI RIFERIMENTO |
TERMINE DI VERSAMENTO IVA MENSILE |
TERMINE INVIO TELEMATICO LIPE |
|
Gennaio |
16 febbraio | 31 maggio |
|
Febbraio |
16 marzo | 31 maggio |
|
Marzo |
16 aprile | 31 maggio |
|
Aprile |
16 maggio | 16 settembre |
|
Maggio |
16 giugno | 16 settembre |
|
Giugno |
16 luglio | 16 settembre |
|
Luglio |
20 agosto | 30 novembre |
|
Agosto |
16 settembre | 30 novembre |
|
Settembre |
16 ottobre | 30 novembre |
|
Ottobre |
16 novembre | 28 febbraio |
|
Novembre |
16 dicembre | 28 febbraio |
|
Dicembre |
16 gennaio | 28 febbraio |
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
SCADENZE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA (contribuenti trimestrali)
| PERIODO IVA DI RIFERIMENTO | TERMINE DI VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE | TERMINE DI INVIO TELEMATICO LIPE |
|
1 trimestre |
16 maggio | 31 maggio |
|
2 trimestre |
20 agosto | 16 settembre |
|
3 trimestre |
16 novembre | 30 novembre |
|
4 trimestre |
16 marzo | 28 febbraio |
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
SANZIONI
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
RIFERIMENTI