Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 Prot. 2013/94908 sono state definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA (articolo 21, D.L. 78/2010).
Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta di seguito elencate come "oggetto della comunicazione".
Comunicazioni incluse
Con le modifiche effettuate il provvedimento prevede che il nuovo modello va utilizzato anche:
- per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuati da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
- a decorrere dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, nei termini e con le modalità previste dallo spesometro;
- a partire dalle operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino (la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
- a partire da quelle effettuate dal 1 ottobre 2013, per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, rispettando i termini indicati nell’ articolo 3 del Dm 30 marzo 2010.
Oggetto della comunicazione
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;
- operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Il DL 16/2012 ha semplificato gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Tuttavia, per facilitare l’adempimento, il provvedimento prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Esclusioni oggettive
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
- le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Modalità di predisposizione della comunicazione
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo (Oggetto della comunicazione punto c) ).
Elementi da indicare nella comunicazione analitica
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione (di cui Oggetto della comunicazione punto a) ), sono:
- anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione (di cui Oggetto della comunicazione punto b) e c) ), sono:
- anno di riferimento;
- codice fiscale del cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto.
Termini per l'invio della comunicazione
Per le comunicazioni relative al 2012, i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA "mensile" dovranno provvedere all’invio entro il 12 novembre 2013, i “trimestrali” entro il 21 novembre 2013. A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
| Annualità | Periodicità IVA mensile | Periodicità IVA trimestrale |
| 2012 | 12 novembre 2013 | 21 novembre 2013 |
| 2013 | 10 aprile 2014 | 20 aprile 2014 |
| 201X | 10 aprile 201X+1 | 20 aprile 201X+1 |
Riferimenti normativi:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2/08/2013 prot. 2013/94908;
- Art. 21 D.L. 78/2010 del 31/05/2010;
- Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;